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Venerdì 05 Settembre 2008
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Europa 7 segna un punto

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mercoledì 12 settembre 2007

Entro fine anno la Corte Europea sentenzierà sul caso Europa 7. Oggi l’Avvocato Generale, che agisce (in modo indipendente dalle parti e dalla stessa Corte) quale “difensore del diritto comunitario”, ha depositato le proprie conclusioni, favorevoli alle ragioni di Francesco Di Stefano. Sono in gioco, lo ricordiamo, le frequenze per una nuova tv nazionale. Qualora la Corte di Giustizia dovesse condividere le conclusioni dell’Avvocato Generale, la decisione della Corte non solo avrebbe un impatto decisivo sul giudizio promosso da Europa 7 dinanzi al Consiglio di Stato, ma non potrebbe di certo essere ignorata dal Parlamento italiano, che si appresta a discutere il disegno di legge Gentiloni, in cui il problema di Europa 7 viene affrontato in termini ritenuti, anche da forze politiche della maggioranza, ancora troppo timidi.
Occorre dunque vigilare. In attesa di un nuovo incontro con il ministro Gentiloni e con i responsabili Comunicazione dei partiti di maggioranza, ecco una sintesi delle conclusioni dell’Avvocato Generale.

L’Avvocato Generale ha innanzitutto preso atto che la normativa italiana consente «alle vecchie emittenti di usare ancora frequenze per le reti eccedenti la soglia antitrust», come Retequattro, «così da bloccare il rilascio delle stesse [frequenze] per le emittenti nuove, come Europa 7», nonostante Europa 7 abbia ottenuto la concessione nel 1999, all’esito di una gara indetta dallo Stato italiano.
L’Avvocato Generale osserva, però, che il diritto comunitario impone che lo Stato membro, una volta indetta una procedura selettiva per il rilascio di concessioni televisive, sia obbligato a rispettarne l’esito, altrimenti «verrebbe meno la ragione stessa di queste procedure se uno Stato membro (…) consentisse agli operatori privati già presenti di occupare indefinitamente il mercato», così come avviene ancora oggi in Italia con Retequattro.
Il diritto comunitario impone, in particolare, che, all’esito di una gara pubblica per il rilascio di concessioni, lo Stato debba adottare «ogni misura atta a garantire l’esercizio di tale attività», tanto più nel settore televisivo in cui le procedure di selezione vengono indette «per garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione».
In applicazione del diritto comunitario, pertanto, «i giudici nazionali (…) hanno l’obbligo di garantire l’effettiva applicazione del diritto comunitario» e devono, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che i diritti acquisiti dai titolari di concessione, come Europa 7, non rimangano «illusori». A tal fine, i giudici nazionali devono esaminare con rigore le eventuali ragioni addotte dallo Stato «per ritardare l’assegnazione di frequenze ad un operatore che ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a seguito di una gara pubblica».
In nessun caso i diritti acquisiti dai nuovi competitori, come Europa 7, potrebbero «svanire», neppure se gli operatori già presenti sul mercato (come Retequattro) potessero in ipotesi vantare un legittimo affidamento o un diritto consolidato, derivante da una norma di diritto interno. Anche in questo caso (che – per inciso – non sembra potersi prospettare nella specie, in presenza delle sentenze della Corte costituzionale relative alla illegittimità delle reti eccedenti), sarebbe semmai lo Stato a dover farsi carico di eventuali pretese indennitarie di tali soggetti, fermo restando l’obbligo di garantire che i diritti dei nuovi operatori trovino piena attuazione.
In base a tali premesse, l’Avvocato Generale ha così concluso:

«L’art. 49 CE richiede che l’assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito. I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno Stato membro per ritardare l’assegnazione di frequenze ad un operatore che così ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che tali diritti non rimangano illusori».

di Piero Ricca

[fonte pieroricca.org]

Per un ulteriore approfondimento potete leggere il documento con le conclusioni dell'avvocato generale della corte di giustizia europea al seguente indirizzo: http://www.europa7.it/wp-content/uploads/2007/09/conclusioni-avvocato-generale-della-corte-di-giustizia.pdf

 




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