L'Istituto è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. Esso è stato riordinato con il decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, , assumendo la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)". Contestualmente ne sono stati rinnovati gli organi direttivi, cui competono nuovi compiti.
L'Istituto:
* effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).
* predispone, per la scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione;
* svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;
* studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
* assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
* fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
* svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
* con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
* con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.