La Corte di giustizia è composta da 25 giudici e da 8 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. Essi vengono scelti tra giuristi che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più elevate funzioni giurisdizionali, o siano in possesso di competenze notorie.
I giudici della Corte designano tra loro il presidente della Corte per un periodo rinnovabile di tre anni. Il presidente dirige le attività e i servizi della Corte e presiede le udienze e le deliberazioni per quanto riguarda i collegi giudicanti più ampi.
Gli avvocati generali assistono la Corte. Essi hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti.
Il cancelliere è il segretario generale dell’istituzione, di cui dirige i servizi sotto l’autorità del presidente della Corte.
La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. La seduta plenaria viene adita in casi specifici previsti dallo Statuto della Corte (quando essa deve dichiarare dimissionario il Mediatore europeo, pronunciare le dimissioni d’ufficio di un commissario europeo che sia venuto meno agli obblighi a lui incombenti ecc.) e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un’eccezionale importanza. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un’istituzione parte della causa, nonché per le cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate da sezioni di tre o di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni e quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.